PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ogni prodotto commercializzato in Italia deve riportare in lingua italiana, apposto dal produttore o dal distributore, sulla propria confezione o, se questa non è presente, sul prodotto stesso, in modo chiaro e leggibile, le seguenti indicazioni:

          a) la dicitura: «Nella lavorazione di questo prodotto non è stato sfruttato il lavoro minorile» se il bene è stato prodotto senza violare alcuna previsione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e in particolare degli articoli 19, 24, 32 e 37 della medesima Convenzione; in caso contrario l'etichetta deve riportare la dicitura: «Nella lavorazione di questo prodotto è stato sfruttato il lavoro minorile»;

          b) la dicitura: «Nella lavorazione di questo prodotto non sono stati violati i diritti dell'uomo e dei lavoratori» se il bene è stato prodotto senza violare i diritti dell'uomo come indicati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e in particolare specificamente negli articoli 4, 5, 22 e 23 della Dichiarazione medesima; in caso contrario l'etichetta deve riportare la dicitura: «Nella lavorazione di questo prodotto sono stati violati i diritti dell'uomo e dei lavoratori».

Art. 2.

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 1, per assenza o errata indicazione nell'etichettatura, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.

 

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Art. 3.

      1. I produttori devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce le condizioni per la concessione di ulteriori proroghe, non superiori a un anno, per particolari categorie di beni.

Art. 4.

      1. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge.